conversione di capitale in euro deliberato dall'assemblea, con non piu' di due decimali


 

nota 17.12.2001, comitato euro del ministero del tesoro

D.Lgs. 00.00.1998, n. 213, così come modificato dal

D.Lgs. 00.00.1999, n. 206e dalla

L. 00.00.2001, n. 383

 

Il c. 6, art. 17 del D.Lgs. 00.00.1998, n. 213, impone, come unico vincolo all’esito delle operazioni di conversione deliberate dall’assemblea, che il valore nominale delle azioni sia espresso in euro con non più di due decimali.

 

Tale disposizione conferma testualmente la possibilità che le società già esistenti mantengano, dopo la conversione, azioni e quote con valori diversi dall’euro intero.